Art. 7.
(Servizio di informazione per la sicurezza interna).

      1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni

 

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forma di aggressione criminale o terroristica.
      2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
      3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
      4. Il SIN può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
      5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
      8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.
      10. L'organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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